24-03-2023

Decreto Aiuti quater, le novità fiscali in sintesi

  • I crediti d’imposta per energia elettrica e gas sono riconosciuti anche per le spese sostenute nel mese di dicembre 2022; il credito d’imposta energia spetta per il 4° trimestre alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica.
  •        I crediti d’imposta relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre potranno          essere utilizzati in compensazione entro il 30.06.2023; entro il 16.03.2023 occorrerà inviare  un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 all’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai crediti maturati nel terzo e nel quarto trimestre.

     

    • Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

    Le imprese residenti in Italia possono richiedere la rateizzazione degli importi delle bollette di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre 2023. Le imprese interessate dovranno formulare apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

    Le imprese che accederanno a questa forma di rateazione potranno beneficiare di un tasso di interesse calmierato (che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei Btp di pari durata) e potranno vedersi sottoporre un piano con massimo di 48 rate mensili. È prevista la decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.

     

    • Misure fiscali per il welfareaziendale

    Limitatamente al periodo d’imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi da datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 in luogo del precedente limite di euro 600.

     

    • Dal prossimo 1° gennaio il limite per la circolazione del contante passa da euro 1.000 ad euro 5.000.

     

    • Viene introdotto un contributo per l’adeguamento degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Il credito d’imposta riconosciuto sarà pari al 100% della spesa sostenuta, entro il limite di euro 50 per ogni strumento

     

     

    • Modifiche alla disciplina sul superbonus 110%

    Il superbonus passa dal 110% al 90% dal 2023; continueranno a beneficiare del 110% soltanto i condomini che avranno già deliberato l’intervento entro il 24/11/22 ed avranno già presentato, entro il 25 novembre, la CILAS per l’inizio dei lavori.  È possibile beneficiare del superbonus al 110% fino al 31 marzo 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) per le unifamiliari, se è stato completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022.

    Per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 sulle unifamiliari è possibile beneficiare del superbonus al 90% fino al 31 dicembre 2023, se sono rispettate le seguenti condizioni:

    • il contribuente sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento (esclusi quindi gli inquilini)
    • l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale.
    • il reddito di riferimento non risulta superiore a 15.000 euro.

    Il reddito di riferimento deve essere calcolato secondo uno specifico meccanismo dettato dalla stessa norma, in forza del quale la somma dei redditi complessivi posseduti nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa dal contribuente e dai familiari deve essere diviso per un numero stabilito dalla norma in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare (inteso come richiedente, coniuge e familiari a carico).